[proponiamo qui di seguito un interessante articolo apparso su Altroconsumo]
Lo scorso 16 febbraio è entrata in vigore l’RC auto familiare, la novità del decreto fiscale che permette di applicare la classe di merito più favorevole di uno dei componenti della famiglia a tutti i veicoli dello stesso nucleo, anche in caso di rinnovo. Ma attenzione agli incidenti: confermata dal Decreto Milleproroghe la possibilità di applicare aumenti fino a cinque classi di merito in caso di sinistri. Vediamo come funziona e chi ne può usufruire.
Come funziona l’rc auto familiare
Per venire incontro a chi stipula un nuovo contratto di assicurazione per una seconda auto o per agevolare un familiare convivente, dal 2007 è in vigore la legge 40 (anche se, nonostante la conversione in legge, qualcuno identifica ancora il provvedimento come il decreto Bersani) che semplifica notevolmente le procedure e aiuta a risparmiare. Ma cosa prevede esattamente la legge Bersani? Questa normativa stabilisce che in caso di acquisto di un veicolo aggiuntivo, sia nuovo che usato, il titolare della polizza o un suo familiare possano godere della classe di merito più favorevole, sia rimanendo legati alla stessa compagnia che cambiandola. Di fatto, chi stipula un nuovo contratto può utilizzare l’attestato di rischio del titolare ed ereditare, così, la stessa classe di merito. Cosa cambia con l’entrata in vigore dell’rc auto familiare? Le modifiche introdotte dal decreto fiscale ed entrate in vigore il 16 febbraio di fatto ampliano la possibilità di applicare quanto già previsto dalla legge Bersani.
Per quanto riguarda l’indicazione dei cinque anni senza sinistri, abbiamo chiesto chiarimenti a IVASS perché la norma è interpretabile: le compagnie al momento considerano i 5 anni senza sinistri solo in caso di attestato di rischio completo riferito al veicolo che dovrebbe usufruire della classe più favorevole. Non viene applicata quindi la classe migliore in caso il beneficiario sia assicurato da meno di 5 anni (in questo caso nell’attestato di rischio è presente la diciture n.a., cioè non assicurato). A nostro avviso, invece, dovrebbe valere il principio di assenza di sinistri, anche nel caso di attestato di rischio incompleto: l’Istituto di Vigilanza è del nostro stesso avviso, ma non può sostituirsi al legislatore e per questo motivo ha sollecitato più volte il Ministero dello Sviluppo Economico a fornire una lettura della norma più favorevole agli assicurati.
[Estratto da https://www.altroconsumo.it/auto-e-moto/rc-auto/news/rc-auto-decreto-bersani#]